Il coniuge obbligato al mantenimento ha diritto di ripetere dai figli quanto pagato successivamente alla loro indipendenza economica

Il coniuge obbligato al mantenimento ha diritto di ripetere dai figli quanto pagato successivamente alla loro indipendenza economica
08 Giugno 2020: Il coniuge obbligato al mantenimento ha diritto di ripetere dai figli quanto pagato successivamente alla loro indipendenza economica 08 Giugno 2020

Con la recente ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2020 la Corte di Cassazione è tornata a trattare la questione relativa ai limiti che incontra il principio di irripetibilità, da parte del coniuge obbligato, di quanto versato ai figli (o, per loro, all’ex coniuge) a titolo di mantenimento.

La vicenda traeva origine dall’iniziativa del padre che, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di precetto avente ad oggetto le somme pattuite a titolo di mantenimento in favore delle sue due figlie e aver pagato la somma intimatagli, si rivolgeva al Tribunale per chiederne la restituzione all’ex moglie.

Il credito azionato a mezzo precetto nel 2006, difatti, si riferiva alle ultime 5 annualità del mantenimento, ovvero ad un periodo relativamente al quale il padre riteneva estinta l’obbligazione per effetto dell’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica da parte delle figlie maggiorenni.

In sede di divorzio, difatti, era stato pattuito a suo carico il pagamento di un contributo di mantenimento in favore delle due figlie, con cadenza mensile, sino al termine dei rispettivi studi universitari.

Le somme azionate a mezzo precetto, invece, non solo inerivano ad un periodo successivo al conseguimento del diploma di laurea da parte di entrambe, ma pure successivo al loro matrimonio, contratto rispettivamente nel 1994 e nel 1998.

Ciononostante, sia il Tribunale di Taranto che la Corte d’Appello di Lecce rigettavano la domanda restitutoria.

In particolare, quest’ultima riteneva che la cessazione dell’obbligo di mantenimento fosse avvenuta solo a seguito della sentenza del Tribunale del 2007, che ne aveva decretato la cessazione a decorrere dal 13 ottobre 2006.

Avverso tale sentenza il padre ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c..

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo il sopravvenire delle nozze una circostanza “non secondaria ma decisiva che giustifica il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento”, avendo costoro in tal modo raggiunto “la definitiva indipendenza economica”.

Inoltre, la stessa Corte, In considerazione del fatto che che prima dei rispettivi matrimoni entrambe le figlie avevano conseguito il diploma di laurea, circostanza alla quale era stata convenzionalmente collegata la cessazione dell’obbligo di mantenimento in base all’accordo raggiunto in sede di divorzio, ha correttamente ritenuto che anche tale circostanza sarebbe comunque stata autonomamente idonea a farlo venir meno.

Ha dunque ribadito il principio di diritto per cui “l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.

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